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Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese logo Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese
Via Macciantelli, 20 - 20834 Nova Milanese (MB)
c/o Paola Marini
E-mail twirlingnovamilanese@gmail.com
PEC twirlingnovamilanese@pec.it

Membro della F.I.Tw. - Federazione Italiana Twirling
Disciplina associata al C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. - World Baton Twirling Federation

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Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese

Approvato il 19 dicembre 2018

Articolo 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese”.
  2. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese ha sede in Nova Milanese (MB) 20834, in via Macciantelli 20 presso Paola Marini. Il Consiglio Direttivo, con delibere specifiche, può istituire una sede operativa diversa dalla sede legale oppure modificare la sede legale.

Articolo 2 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 3 – Scopo e Finalità

  1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Twirling Nova Milanese è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del Twirling, mediante l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, comprese le attività formative e didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nella medesima attività sportiva.
  3. L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà di rendiconto economico-finanziario.
  4. L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Twirling; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti di detta Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo e versare la quota associativa annuale stabilita.
  2. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà paternale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

Articolo 6 – Decadenza soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
    - dimissione volontaria;
    - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
    - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  3. L’associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo 7 – Organi Sociali

  1. Gli organi sociali sono:
    - L’Assemblea dei Soci
    - Il Presidente
    - Il Consiglio Direttivo

Articolo 8 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. La convocazione dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o comunicazione scritta agli associati consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
  3. L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre. Spetta all’assemblea ordinaria l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, dell’attività svolta e della programmazione delle attività future. Ogni quattro anni l’assemblea ordinaria elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.
  4. L’assemblea straordinaria sarà convocata ogni volta che il Presidente e il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando almeno la metà degli associati ne faccia richiesta al Presidente. Spetta all’assemblea straordinaria deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto o in merito ad ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
  5. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea regolarmente costituita delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.
  6. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di una delega.
  7. Le assemblee sono aperte ufficialmente dal Presidente dell’associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente, che informa sul numero degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati. Successivamente invita l’assemblea a eleggere il proprio presidente.
  8. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  9. Il Presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione in ogni evenienza. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
    - il Presidente dell’associazione eletto dall’assemblea nella prima votazione a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti nella prima votazione, si procederà ad una seconda votazione tra i due candidati più votati; sarà così eletto il candidato con il maggior numero di voti;
    - un minimo di due consiglieri eletti tra i soci;
    - un rappresentante atleta maggiorenne, eletto dagli atleti maggiorenni;
    - un rappresentante tecnico, eletto dai tecnici.
  2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, che abbiano inoltrato domanda di candidatura regolare, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
  6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  • programmare le attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 12 – Il rendiconto economico

  1. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 01 settembre al 31 agosto.
  2. Il rendiconto economico deve essere sottoposto all’approvazione assembleare entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
  3. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  4. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in allegato alla convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Articolo 13 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
AllegatoDimensione
PDF icon StatutoASDTwirlingNovaMilanese19dicembre2018firmatoPM.pdf400.65 KB

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